La legislazione d’urgenza consente ai Tour Operator di emettere un voucher in luogo del rimborso o di un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. TH Resorts di Hotelturist Spa (“TH Resorts”) pertanto, emetterà il voucher da utilizzare come previsto dalla legislazione d’urgenza (da ultimo si v. il sopra richiamato Decreto Legge 18/2020 convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020). Come precisato dal recente Decreto, il voucher “assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.”.
I Tour Operator mantengono pertanto fermi i diritti dei Viaggiatori a realizzare il loro viaggio. La nostra Organizzazione ha voluto estendere il periodo di efficacia del voucher, che la normativa italiana oggi fissa in 12 mesi, in modo da favorire ciascun Viaggiatore nell’organizzazione di una nuova vacanza.
► CONDIZIONI
TH Resorts procederà con l’emissione del voucher nei casi indicati nel prosieguo:
Gli altri annullamenti verranno trattati con applicazione della penale prevista dalle condizioni di contratto.
► MODALITA' DI EMISSIONE
Come previsto dal D.L. 18/2020 convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, il Tour Operator emetterà un voucher secondo le seguenti modalità:
a) nel caso di prenotazioni interamente saldate dall’Agenzia di Viaggio/Portale di prenotazione o alla stessa addebitate con sistema di pagamento posticipato, il valore del voucher sarà pari all’importo totale della pratica; nel caso di prenotazioni non interamente saldate dall’Agenzia di Viaggio/Portale di prenotazione, il valore del voucher sarà pari alle somme ricevute dall’Agenzia mandataria del Viaggiatore. Per eventuali ulteriori somme, incassate dall’Agenzia di Viaggi a qualsiasi titolo, ne rimane responsabile la stessa che procederà pertanto ad emettere un voucher aggiuntivo, potendo altresì optare per la consegna di un voucher unico che cumuli in sé quanto riconosciuto dall’Organizzatore e quanto di spettanza di essa Agenzia. In tal caso il voucher dovrà riportare la seguente indicazione: “Il beneficiario del presente voucher, emesso dall’Agenzia intestataria ai sensi dell’art. 88bis del Decreto-legge 18/2020 convertito in Legge 27 del 24 aprile 2020 potrà acquistare un pacchetto o dei servizi turistici dell’organizzatore per il valore espressamente indicato (il valore del voucher è al lordo delle commissioni di agenzia), entro la sua data di scadenza. L’Organizzatore si impegna a riconoscere valore di credito al presente voucher nei limiti delle somme effettivamente rimessegli dall’Agenzia venditrice”; nel caso di vendita diretta al Viaggiatore, il valore del voucher sarà pari all’importo già versato;
b) il voucher avrà in ogni caso come beneficiario il Viaggiatore;
c) il voucher verrà emesso appena (non prima di aver) ricevuto il rimborso o il voucher dai singoli fornitori di servizi e quindi non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data prevista di inizio del viaggio;
d) il voucher verrà emesso sia nei casi in cui il soggiorno o il pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un’Agenzia di viaggio sia di un Portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni pattuite;
► MODALITA' DI CONSEGNA
Nel caso di vendite dirette da Organizzatore a Viaggiatore: la consegna a avverrà a mezzo supporto durevole ( e-mail).
Nel caso di vendite intermediate tramite le Agenzie di Viaggio/Portale di prenotazione, tutti i voucher emessi dovranno essere ritirati, anche con modalità telematiche (consegna tramite e-mail), presso le Agenzie di Viaggio/Portale di prenotazione stesse che rimangono responsabili della consegna. Nel caso fossero riscontrate difficoltà di interazione con l’Agenzia di Viaggio/Portale di prenotazione per la consegna del voucher, TH Resorts resta a disposizione per segnalazioni al riguardo all’email commerciale@th-resorts.com.
I voucher hanno validità per partenze entro il 31 ottobre 2021 e comunque entro almeno 18 mesi dalla data di emissione, salvo differente maggior termine che dovesse essere previsto dal legislatore in fase di conversione dei DL successivamente emanati rispetto al precedente citato.
I voucher sono strettamente nominativi.
I voucher sono cedibili a condizione che la cessione venga notificata tempestivamente dall’originario titolare del voucher (il cedente) a TH Resorts a mezzo mail a commerciale@th-resorts.com. La cessione dovrà essere notificata utilizzando il format allegato alla presente, completata, datata e sottoscritta da cedente e acquirente del voucher.
I voucher sono non rimborsabili nel periodo di validità.
I voucher recano il medesimo numero riportato sulla prenotazione originaria. Sono spendibili per una prenotazione TH Resorts/Touring Club Italiano svincolata dalla destinazione originaria, e pertanto su qualsiasi destinazione della programmazione TH Resorts Estate 2020 e 2021 e Inverno 2020/2021 e /Touring Club Italiano, presenti nei cataloghi attuali e di futura realizzazione, qualora non siano stati posti vincoli dai vettori e dai fornitori dei servizi turistici inclusi nella destinazione del pacchetto di viaggio originario.
Il voucher è cumulabile con le offerte da Catalogo e con le altre iniziative promozionali.
Nel caso la nuova prenotazione ammontasse ad un importo inferiore al valore del voucher, verrà emesso un nuovo voucher per la differenza, da utilizzare secondo le condizioni sopra indicate; qualora invece la nuova prenotazione ammontasse ad un importo superiore al valore del voucher, la differenza di prezzo dovrà essere integrata.
– le disposizioni di cui all’art. 88 bis costituiscono norme di applicazione necessaria, ossia disposizioni il cui rispetto, nel quadro del diritto comunitario, è ritenuto cruciale da un Paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d’applicazione, qualunque sia la legge che regola il contratto.
– Ai fini della garanzia al Viaggiatore contro il rischio di insolvenza o fallimento dell’Organizzatore e/o del Venditore, varranno le norme di legge di cui all’art. 47 comma 2, Codice del Turismo, pertanto i soggetti giuridici (Assicurazioni, Società Consortili, Fondi) rispettivamente garanti dell’Organizzatore e del Venditore per il caso di insolvenza o fallimento, risponderanno nei confronti del Viaggiatore ciascuno nei limiti delle somme imputabili al soggetto da essi garantito.
– Per ulteriori informazioni, rivolgersi direttamente alla propria Agenzia di Viaggio o Portale di prenotazione.
I Tour Operator mantengono pertanto fermi i diritti dei Viaggiatori a realizzare il loro viaggio. Il buono sarà valido per partenze sino al 31 ottobre 2021 e comunque entro almeno 1 anno dalla sua emissione, come previsto dalla normativa, in modo da dare a ciascun Viaggiatore il tempo per poter organizzare una nuova vacanza.